Divorzi e separazioni

Divorzi

Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere chiesti in presenza di alcune condizioni indicate dall’art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
Tra queste, la circostanza più frequente è l’intervenuta separazione legale dei coniugi.
La lettera b) del numero 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, ha ridotto a dodici mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi, necessaria per poter proporre la domanda di divorzio nei casi di separazione giudiziale.
In caso di precedente separazione consensuale, la norma riduce a sei mesi il periodo di separazione ininterrotta.

Separazione

L’art. 150 c.c. sancisce espressamente che: “E' ammessa la separazione personale dei coniugi. La separazione può essere giudiziale o consensuale. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi”.
In ordine alla separazione giudiziale, cui si addiviene quando non si riesce a raggiungere un accordo con l’ex partner, l’art. 51 prescrive: “La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
In ipotesi in cui non vi sia una conflittualità tale da escludere il raggiungimento di un’intesa, si potrà addivenire ad una separazione consensuale, con notevole riduzione di tempi e costi per ambo le parti. A tal riguardo, l’art. 158 c.c. prevede: “La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice. Quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l’omologazione”.
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